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FATTURAZIONE ELETTRONICA: Tutte le novità dal 4 MAGGIO 2020

Fatturazione dal 4 Maggio 2020



La fatturazione elettronica a partire dal 4 Maggio 2020 avrà un nuovo tracciato XML e saranno introdotte nuove specifiche tecniche. Tutte le novità sono racchiuse nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate pubblicato il 28 Febbraio 2020, aggiornato in seguito al 20 Aprile 2020.

UN PERIODO DI TRANSIZIONE

Considerata anche l'emergenza che Covid-19 che tutti noi stiamo vivendo, dal 4 Maggio al 31 Dicembre 2020 vi sarà un periodo transitorio così da consentire a tutti di adeguarsi alle nuove regole tecniche, infatti il Sistema di Interscambio accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con lo schema e note tecniche attuali che quelli nuovi.

A partire dal 1° Gennaio 2021 rimarrà valido ed utilizzabile solo il nuovo tracciato e regole tecniche. Si attiveranno i nuovi controlli da parte del SdI e quindi, in caso di transito di file secondo il vecchio tracciato tale verrà scartato.

 

1. MODIFICA TRACCIATO XML: SCHEMA XSD

Lo schema XSD identifica le tipologie di tag e di attributi che possono essere usate nello specifico linguaggio di programmazione, in questo caso l’XML. Questo linguaggio è quello che descrive agli sviluppatori le modalità di invio delle informazioni.

Le variazioni coinvolgono: 

  • La fattura ordinaria; 
  • La fattura semplificata; 
  • Le fatture emesse da transfrontalieri; 
  • I criteri di controllo per gli errori 00404 e 00409; 
  • La descrizione dell’errore 00420.

Nuove introduzioni invece riguardano:

  • I controlli per fatture con codici 00443, 00444, 00445, 00471, 00472, 00473, 00474;
  • I controlli sulle fatture con codice 00321, 00325 e 00448.

 

2. I NUOVI CODICI E TIPI DI DOCUMENTO

Un’ulteriore novità sta nei nuovi codici per identificare la natura dell’operazione e per delineare il tipo di documento.

Queste novità sono strettamente legate all’introduzione della dichiarazione precompilata: si tratta infatti di una misura volta ad ottenere un maggior livello di dettaglio che sarà utile in fase di realizzazione della dichiarazione.

Dal 4 maggio 2020 verranno introdotti nuovi codici natura che consentiranno di evidenziare nel file XML della fattura i casi di esenzione o non imponibilità IVA.

Il codice N2 si divide in:

  • N2.1: non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7-septies del DPR 633/72;
  • N2.2: non soggette – altri casi.

Il codice N3 viene suddiviso in operazioni non imponibili:

  • N3.1 non imponibili – esportazioni;
  • N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie;
  • N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino;
  • N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione;
  • N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento;
  • N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond.

Il codice N6 relativo alle operazioni in reverse charge viene dettagliato in base alla specifica operazione:

  • N6.1 reverse charge – cessione di rottami e altri materiali di recupero;
  • N6.2 reverse charge – cessione di oro e argento puro;
  • N6.3 reverse charge – subappalto nel settore edile;
  • N6.4 reverse charge – cessione di fabbricati;
  • N6.5 reverse charge – cessione di telefoni cellulari;
  • N6.6 reverse charge – cessione di prodotti elettronici;
  • N6.7 reverse charge – prestazioni comparto edile e settori connessi;
  • N6.8 reverse charge – operazioni settore energetico;
  • N6.9 reverse charge – altri casi.

Si sono aggiunte diverse tipologie di documenti, ecco l’elenco completo:

  • TD01 – Fattura;
  • TD02 – Acconto/Anticipo su fattura;
  • TD03 – Acconto/Anticipo su parcella;
  • TD04 – Nota di Credito;
  • TD05 – Nota di Debito;
  • TD06 – Parcella;
  • TD07 – Fattura semplificata;
  • TD08 – Nota di credito semplificata;
  • TD16  integrazione fattura reverse charge interno;
  • TD17  integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero;
  • TD18  integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
  • TD19  integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72;
  • TD20  autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93);
  • TD21  autofattura per splafonamento;
  • TD22  estrazione beni da Deposito IVA;
  • TD23  estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA;
  • TD24  fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a);
  • TD25  fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b);
  • TD26  cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72);
  • TD27  fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa.

 

3. IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE: L’IMPORTO BOLLO È OPZIONALE

Le novità che verranno introdotte andranno a toccare anche il campo “Dati Bollo”. Tale vedrà l’introduzione del poter opzionare la compilazione dell’elemento “Importo Bollo” con l’importo dell’imposta dovuta.

 

4. I CODICI RITENUTA

Vi è anche l’introduzione di nuovi codici relativi alla ritenuta applicabile:

  • RT01  ritenuta persone fisiche;
  • RT02  ritenuta persone giuridiche;
  • RT03  contributo INPS;
  • RT04  contributo ENASARCO;
  • RT05  contributo ENPAM;
  • RT06  altro contributo previdenziale.

 

5. PROROGA DELL’ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE

L’Agenzia delle Entrate dal 1 gennaio 2019, all’interno dell’area riservata del proprio sito web, ha dato la possibilità ai contribuenti che presentano esplicita adesione, l’accesso all’archivio delle fatture emesse rendendole così consultabili e scaricabili.

Nel corso del tempo, a partire dal 1 gennaio 2019, l’Ente ha stabilito e prorogato diverse volte la data di termine in cui poter consultare e scaricare le fatture.

L’ultimo provvedimento del 28 febbraio 2020 pone come data di termine il 4 maggio 2020.

La consultazione e lo scaricamento delle fatture emesse saranno azioni possibili anche dopo il 4 maggio 2020, con la differenza che potranno essere disponibili sole le fatture emesse da quel momento in poi.

Le fatture precedenti verranno cancellate, previa conservazione da parte dell’Agenzia delle Entrate dei dati necessari per effettuare i controlli incrociati relativi alla legittimità delle operazioni fiscali.

 

 

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