Le aziende per una corretta gestione della fatturazione elettronica devono seguire delle regole precise per evitare spiacevoli sanzioni.
Il Decreto Crescita è l'ultimo provvedimento riguardo la regolamentazione delle fatture elettroniche e porta con sì delle modifiche al regolamento.
L'Agenzia delle Entrate con la circolare numero 14/E del 17/06/2019 ha chiarito ed indicato le conseguenze in caso di invio tardivo e omissione delle fatture.
Entro quanto è possibile inviare la fattura?
Per comprendere entro che termine inviare la fattura elettronica verso il Sistema di Interscambio (SdI) è importante conoscere la differenza tra fattura immediata e fattura differita.
Fattura elettronica immediata: è una fattura la cui produzione coincide con l'operazione effettuata, ovvero, la data riportata in fattura è la stessa del giorno in cui è avvenuta la prestazione lavorativa. Per questo tipo di fatture l'invio verso il SdI deve essere effettuato entro 12 giorni dall'emissione.
Fattura elettronica differita: questo tipo di fatture possono essere inviate al SdI entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o alla prestazione dei servizi. I casi per cui è ammessa questo tipo di fattura sono elencati al comma 4 dell'articolo 21 del d.p.r. 633/1972.
I nuovi termini
- Il Decreto Crescita ha esteso a 12 giorni il termine di invio della fattura elettronica al Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate (articolo 6 del d.p.r. 633/1972).
- All'interno della fattura, nel campo "Data" dovrà essere inserita la data di effettuazione dell'operazione.
- Per le fatture elettroniche differite è possibile indicare come "data" quella riferita all'ultima prestazione.
Le sanzioni per tardiva emissione
A fronte delle normative legate a quando inviare le fattura elettroniche verso il Sistema di Interscambio, il mancato rispetto porta con sé delle sanzioni.
Sono previste sanzioni per la tardiva emissione, specificate nell'art. 6 del comma 1 del DLgs numero 471/97:
- Violazione registrazione o fatturazione senza conseguenze sul calcolo dell'IVA, da 250,00€ a 2000,00€
- Fatturazione elettronica o registrazione omessa, tardiva o errata, dal 90% al 180% dell'imposta con importo minimo di 500,00€
- Violazione fatturazione elettronica e/o registrazione importi esenti, non imponibili, non soggetti ad IVA o reverse charge, dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di 500,00€.
Se non ci sono conseguenze sul calcolo IVA o delle imposte, le sanzioni partono da 250,00€ a 2000,00€. - Violazioni solo formali, non vi è alcuna sanzione.
Come si paga l'eventuale sanzione per emissione tardiva?
Le sanzioni derivanti da omissioni, ritardi o errori nella fattura elettronica avvengono tramite la presentazione di un modello F24 e si regolarizza tramite l'istituto del pagamento delle sanzioni.
FONTI: Gazzetta Ufficiale, Agenzia delle Entrate, M.I.S.E.